IVA e frode dei fornitori: la compliance salva l'impresa
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia conferma un principio importante per chiunque faccia impresa: un'azienda non rispondere degli illeciti altrui se ha fatto tutto ciò che era ragionevole fare.
IL CASO
Una società attiva nel settore dei trasporti e della logistica si è vista contestare dall'Agenzia delle Entrate l'IVA detratta nel 2017 su acquisti effettuati da quattro propri fornitori, ritenuti responsabili di irregolarità fiscali e contributive. In particolare, a quei fornitori era contestato di non aver versato all'erario l'IVA incassata.
L'Ufficio sosteneva che la società non era stata abbastanza attenta nello scegliere i propri fornitori e, per questo, le negava il diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti. Il primo grado di giudizio le aveva dato ragione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha invece ribaltato la decisione, annullando l'avviso di accertamento e dando ragione alla società (sentenza n. 1354/2026).
QUANDO SI PERDE LA DETRAZIONE
Nel nostro ordinamento, il diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti è un principio cardine del sistema tributario, riconosciuto dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, il diritto alla detrazione può essere negato in casi circostanziati: quando l'impresa sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, che il proprio acquisto si inseriva in una frode IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte.
Il caso tipico è quello delle cosiddette "frodi carosello": operazioni in cui un soggetto acquista beni senza pagare l'IVA (spesso da un altro Paese dell'Unione europea), li rivende applicando l'imposta, ma poi non la versa all'erario e sparisce. Chi acquista da un soggetto del genere, se sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere parte di questo meccanismo, perde il diritto alla detrazione.
COME PROVARE LA PROPRIA ESTRANEITÀ?
Il punto più delicato, su cui la giurisprudenza è ormai consolidata, riguarda la ripartizione dell'onere della prova.
Spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare che l'impresa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare a una frode. Non basta, cioè, che il fornitore sia risultato irregolare: occorre provare la consapevolezza (o la conoscibilità) della frode da parte del committente.
Solo se l'Ufficio riesce in questa dimostrazione, scatta a carico dell'impresa l'onere di provare di aver adottato, per non restare coinvolta in un'evasione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (Cass. civ., ord. n. 33210/2024).
C'è però un limite importante, ribadito più volte dalla Cassazione: le verifiche che si possono pretendere da un'impresa non possono essere complesse e approfondite come quelle che l'Amministrazione finanziaria ha i mezzi per svolgere (Cass. civ., ord. n. 5594/2024; Cass. civ., ord. n. 6780/2026). In altre parole, non si può chiedere all'imprenditore di fare il lavoro dell'Agenzia delle Entrate.
I PUNTI FORTI DELLA SOCIETÀ NELLA PROPRIA DIFESA
Nel caso deciso dai giudici lombardi, la società è riuscita a dimostrare la propria diligenza su più fronti.
Un sistema di controllo documentato. La società ha provato di aver adottato procedure di verifica dell'affidabilità dei propri fornitori, articolate su tre livelli:
1) gli adempimenti societari (deposito dei bilanci, rapporti e autorizzazioni con la pubblica amministrazione), 2) la regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro (controllo dei DURC, i documenti che attestano la regolarità contributiva),
3) la correttezza nell'esecuzione dei contratti, con le garanzie prestate a tutela della committente.
L'esiguità del fenomeno contestato. Su oltre 400 fornitori attivi nel 2017, soltanto quattro presentavano criticità. L'IVA che l'Ufficio considerava indebitamente detratta corrispondeva a circa lo 0,38% del totale dell'IVA detratta nell'intero esercizio: una percentuale marginale, che rendeva poco credibile l'immagine di un'azienda che avesse costruito la propria strategia sull'evasione altrui.
La trasparenza del dato contestato. L'unico elemento su cui l'Ufficio fondava la contestazione era il mancato versamento dell'IVA da parte dei fornitori. Ma, come hanno osservato i giudici, quel dato risultava dai bilanci delle stesse società fornitrici: era cioè un'informazione resa pubblica dagli stessi interessati, non un elemento nascosto che la committente avrebbe dovuto scoprire. Da una circostanza del genere non si poteva trarre, a carico dell'azienda, alcuna responsabilità tale da ribaltare la struttura dell'obbligazione tributaria.
LA COMPLIANCE SALVA
La decisione è una buona notizia per le imprese corrette, ma contiene anche un avvertimento implicito: la buona fede, da sola, può non bastare. Ciò che ha fatto la differenza, in questo caso, è stata la capacità di documentare le procedure di controllo adottate.
Da qui alcune indicazioni pratiche:
- Adottare procedure scritte di selezione e monitoraggio dei fornitori, anche semplici, ma tracciabili nel tempo.
- Conservare la documentazione dei controlli effettuati: visure, bilanci depositati, verifica dei DURC, referenze, contratti e relative garanzie.
- Non limitarsi al controllo formale: la sola verifica della partita IVA del fornitore non è ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza a integrare la diligenza richiesta (Cass. civ., ord. n. 14596/2026).
- Calibrare i controlli sulla realtà dell'operazione: le verifiche esigibili sono quelle ragionevoli e proporzionate al settore e al contesto, non quelle proprie di un ufficio finanziario (Cass. civ., ord. n. 10140/2024).
IN CONCLUSIONE
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1354/2026 conferma che un'impresa non risponde degli inadempimenti dei propri fornitori quando dimostra di aver adottato le cautele ragionevolmente esigibili da un operatore accorto. La differenza, in giudizio, la fanno quasi sempre le procedure adottate prima della contestazione e la documentazione che ne dà prova.
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